Decreti Legge

Testo Unico per l’Edilizia

Fonte: Studio ARC di A.B. Caldini

Si tratta dell’ interpretazione di alcuni articoli del DPR 380/01 e successivi aggiornamenti con DLgs  del  27 dicembre 2002, N.301

 TESTO UNICO PER L’EDILIZIA DPR 380/01 e sue sucessive modifiche ed integrazioni

pdf_button DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2002, N.301

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia.

Interpretazione

TITOLO ABILITATIVO PER GLI INTERVENTI DI RESTAURO

Fonti: DPR 380/2001 (come modificato dal D. Lgs. 301/2002)

D. Lgs. 42/2004 Il Testo Unico per l’Edilizia all’art.3, comma 1 lettera c) spiega cosa si intende per restauro e risanamento conservativo ossia “quell’insieme di interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio“.

L’art. 22 (così come sostituito dal D. Lgs. n. 301/2002) individua gli interventi subordinati a DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ e al comma 6 precisa che per gli immobili sottoposti a vincolo la realizzazione degli interventi è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione da parte degli enti competenti.

Il Codice all’art. 23 spiega che qualora gli interventi autorizzati all’art.21 necessitano anche di titolo abilitativo è possibile fare ricorso alla Denunci di Inizio Attività, trasmettendo al Comune all’atto della denuncia sia l’autorizzazione ai lavori rilasciata dall’ente di vigilanza che il progetto a corredo.

Emerge, quindi, in maniera chiara che il titolo abilitativo per gli interventi di “restauro e risanamento conservativo” è la DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’.

L’art. 23 (così come sostituito dal D. Lgs. n. 301/2002) che disciplina la DIA ai comma 3 e 4 precisa:

3. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e’ priva di effetti.

4. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e’ priva di effetti” .

L’art. 37 (così come sostituito dal D. Lgs. n. 301/2002) che disciplina gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e di accertamento di conformità al comma 2 precisa:

2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro“.

L’art. 92 che disciplina gli edifici di speciale importanza artistica al comma 1 precisa:

“1. Per l’esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490″ (oggi D. Lgs. 42/2002, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Translate »