Decreti Legge

Novità sulla Certificazione energetica

Fonte: Studio ARC di A.B. Caldini

Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto 63/2013, l’attestato di certificazione energetica (Ace) sarà sostituito dall’attestato di prestazione energetica (Ape). Attraverso l’istituzione del nuovo attestato …

A BREVE SI PASSERA’ DALL’A.C.E. ALL’A.P.E.

Scarica il DL nr 63 del 04/06/2013

Con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto 63/2013, l’attestato di certificazione energetica (Ace) sarà sostituito dall’attestato di prestazione energetica (Ape). Attraverso l’istituzione del nuovo attestato,  il decreto – lo stesso che ha innalzato al 65% la detrazione per risparmio energetico ed introdotto il “bonus mobili” per chi ristruttura casa – spiana la strada a nuove metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, avviandosi così al pieno recepimento della direttiva europea 31/2010.

Esattamente come per l’Ace anche l’Ape dovrà essere rilasciato da esperti qualificati ed indipendenti che dovranno certificare la prestazione energetica attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornirà raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica. Le modalità per redigere l’Ape e gli stessi descrittori non sono stati però ancora definiti, il decreto rimanda infatti a successivi provvedimenti.  

 

Occorre ancora aspettare… e infatti il nuovo attestato non sarà operativo fin quando il Ministero dello Sviluppo economico non avrà definito le modalità di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione alla direttiva 31/2010 ed adeguato le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (Decreto MSE 26 giugno 2009).
Il decreto 63/2013 non specifica un tempo limite entro cui dovranno essere emessi i provvedimenti che renderanno pienamente operativo il nuovo attestato energetico.
Quando vi è l’obbligo di redigere un Attestato di prestazione energetica?

In caso di nuova costruzione e interventi sull’esistente.

Il futuro attestato dovrà essere prodotto per gli edifici ed unità immobiliari di nuova costruzione ed in caso di interventi importanti sull’esistente. Rientrano in quest’ultima categoria i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione e di risanamento conservativo che insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio. Vi rientrano ad esempio: il rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, di tetti o l’impermeabilizzazione delle coperture.

Vendita o nuova locazione

Il proprietario di un edificio o di un’unità immobiliare dovrà mettere a disposizione dell’acquirente o del locatario l’Ape già in sede di trattativa e poi consegnarlo al termine della stessa. Inoltre nei contratti di vendita o di nuova locazione sarà obbligatorio inserire una clausola in cui l’acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sulla prestazione energetica, compreso l’Ape.

Annunci immobiliari

Tutti gli annunci di vendita e di locazione devono riportare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare. Devono anche indicare la classe energetica corrispondente.

Gestione di impianti termici e di climatizzazione

Anche il rinnovamento o la stipula di nuovi contratti per la gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici pubblici (o nel caso in cui il committente sia un soggetto pubblico), dovrà prevedere la predisposizione di un Ape.

Se già c’è un Ace in corso di validità

L’obbligo di redigere un Ape viene meno quando è già disponibile un attesto in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/Ce.

Validità dell’Ape e rinnovo

Il decreto stabilisce per l’Ape una durata massima di 10 anni e l’obbligo di aggiornarlo in caso di interventi di ristrutturazione e di riqualificazione che modifichino la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. Se, però, non saranno rispettati gli obblighi di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici, comprese le necessità di adeguamento previste dal decreto 16 aprile 2013, l’attestato decadrà il 31 dicembre dell’anno successivo rispetto alla data della scadenza non rispettata.

Sanzioni

Il decreto prevede dure sanzioni per i proprietari degli immobili, che se non rispettano l’obbligo di redazione dell’Ape in caso di vendita, di nuova locazione o di ristrutturazioni importanti, dovranno pagare un’ammenda da 3mila a 18mila euro. Non meno severe le sanzioni per il professionista, tenuto a pagare una somma compresa tra 700 e 4200 euro nel caso in cui l’attestato di prestazione energetica non rispetterà i criteri che saranno stabiliti dalla legge.

In allegato:
Decreto-legge 4 giugno 2013, n.63. Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.(GU n.130 del 5-6-2013

Chi sono i certificatori energetici?

Il recepimento da parte dell’Italia della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia ha definito anche i requisiti per coloro che possono rilasciare il certificato energetico.

Dunque chi sono?

Possono svolgere attività di certificazione energetica, e sono quindi riconosciuti come soggetti certificatori:
– i tecnici abilitati;
– gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia;
– gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento;
– le società di servizi energetici (ESCO).

Abilitazione, quali i requisiti per ottenerla?

I requisiti necessari per ottenere l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di certificazione sono:
– il diploma di istruzione tecnica nel settore tecnologico o la laurea;
– l’iscrizione all’Ordine professionale di riferimento;
– la frequenza di corsi di formazione, di almeno 64 ore, sulla certificazione energetica degli edifici, autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con i Ministeri delle Infrastrutture e dell’Ambiente.
Se sono assenti competenze in alcuni campi, il certificatore è tenuto a farsi affiancare da un altro tecnico abilitato.

Il certificatore deve essere imparziale

Il regolamento stabilisce l’obbligo per i tecnici, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, di dichiarare l’assenza di conflitto di interessi: nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, il certificatore deve dichiarare di non essere direttamente o indirettamente coinvolto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare; nel caso sia di certificazione di edifici di nuova costruzione sia di edifici esistenti, il certificatore deve dichiarare di non essere direttamente o indirettamente coinvolto con i produttori dei materiali e dei componenti utilizzati e rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado. Il certificatore deve essere quindi indipendente e imparziale.

Responsabilità penale diretta del certificatore

L’attestato di certificazione ha valenza di atto pubblico, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale, con responsabilità diretta del tecnico abilitato che sottoscrive il documento.

Per la Regione Piemonte il sito di riferimento è:
http://www.sistemapiemonte.it

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