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Carta del Restauro 1987

Paragrafo I – Considerazioni

Le considerazioni e le istruzioni implicitamente o esplicitamente enunciate nel presente documento intendono rinnovare, integrare e sostanzialmente sostituire la «Carta Italiana del Restauro» del 1972. Esse si applicano a tutti gli oggetti di ogni epoca e area geografica che rivestano significativamente interesse artistico, storico e in genere culturale.

Fanno pertanto parte di tale universo di oggetti opere di architettura e di aggregazione urbana, ambienti naturali di particolare interesse antropico o faunistico e geologico, ambienti «costruiti» come parchi,giardini e paesaggi agrari, strumenti tecnici, scientifici e di lavoro, libri e documenti, testimonianze di usi e costumi di interesse antropologico, opere di figurazione tridimensionale, opere di figurazione piana su qualsiasi supporto (murario, cartaceo, tessile, ligneo, lapideo, metallico, ceramico, vitreo e così via). Tale universo di oggetti si presenta per larga parte anche frammentariamente sotto forma di reperto archeologico e/o paleologico e paleontologico isolato o inserito in larghi contesti. L universo di oggetti sopra descritto è stato ed è sottoposto fin dal momento della nascita o del rinvenimento di ogni suo singolo elemento all’azione degradante, dispersiva e/o distruttiva di eventi e processi fisico-chimici, geologici, biologici e antropici. Un fondamentale interesse conoscitivo dell’intera umanità ha imposto e impone di contrastare e quanto meno rallentare distruzione, dispersione e degrado con ogni accorgimento di conservazione, preservando condizioni intrinseche ed estrinseche, per ogni oggetto in questione, le più vicine possibili a quelle originarie. Il passo successivo è evidentemente quando inevitabile e possibile – quello di provvedere alla sua migliore conservazione e al suo restauro. Il presente documento assume pertanto il nome di «Carta 1987 della Conservazione e del Restauro».

Paragrafo II – Le definizioni

La definizione dei significati e dei termini d uso più frequente nei testi che seguono dovrà cosi intendersi:
Conservazione: l’insieme degli atti di prevenzione e salvaguardia rivolti ad assicurare una durata tendenzialmente illimitata alla configurazione materiale dell’oggetto considerato;
Prevenzione: l’insieme degli atti di conservazione, motivati da conoscenze predittive al più lungo termine possibile, sull’oggetto considerato e sulle condizioni del suo contesto ambientale; 
Salvaguardia: qualsiasi provvedimento conservativo e preventivo che non implichi interventi diretti sull’oggetto considerato;
restauro: qualsiasi intervento che, nel rispetto dei principi della conservazione e sulla base di previe indagini conoscitive di ogni tipo, sia rivolto a restituire all’oggetto, nei limiti del possibile, la relativa leggibilità e, ove occorra, l’uso;
Manutenzione: l’insieme degli atti programmaticamente ricorrenti rivolta a mantenere le cose di interesse culturale in condizioni ottimali di integrità e funzionalità, specialmente dopo che abbiano subito interventi eccezionali di conservazione e/o restauro.

Paragrafo III – I provvedimenti di conservazione 

I provvedimenti di conservazione riguardano non soltanto la salvaguardia dell’oggetto singolo e dell’insieme degli oggetti considerati significativi, ma anche delle condizioni del contesto ambientale, purché accertato come storicamente pertinente e favorevole sia dal  punto di vista fisico che della manutenzione ordinaria. I provvedimenti di restauro che intervengono direttamente sull’opera ad arrestare per quanto possibile danni  e degrado devono essere atti a rispettare la fisionomia dell’oggetto quale è trasmessa dai suoi naturali e originali veicoli materiali, mantenendone agevole la lettura. Conservazione e restauro possono non essere uniti e simultanei, ma essi sono complementari e in ogni caso un programma di restauro non può prescindere da un  adeguato programma di salvaguardia, di manutenzione e prevenzione.

Paragrafo IV- Operatività degli Istituti competenti

Ogni Sopraintendenza, Istituto o Ufficio, appartenente al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali  o a Enti pubblici locali, responsabile in materia di conservazione del patrimonio storico-artistico e culturale compilerà un programma periodico specifico dei lavori  di conservazione e di restauro nonché delle ricerche nel sottosuolo e sott’ acqua, da compiersi per conto sia dello Stato, sia di altri Enti o persone. Tale programma sarà approvato dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali su conforme parere dei pertinenti Comitati di Settore del Consiglio Nazionale dei Beni culturali. Nell’ambito di tale programma, anche successivamente alla presentazione dello stesso, qualsiasi intervento sulle opere di cui al paragrafo 1 dovrà essere illustrato e giustificato da una relazione tecnica dalla quale risulteranno oltre alle vicissitudini conservative dell’opera lo stato attuale della medesima, la natura degli interventi necessari, anche per il pertinente ed eventuale risanamento ambientale, e la spesa occorrente per farvi fronte. Detta relazione sarà approvata dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali previo parere, per i casi emergenti o dubbi e per quelli previsti dalla legge, dei pertinenti Comitati di Settore sunnominati.

Paragrafo V – Provvedimenti da adottare

In relazione ai fini precedentemente descritti ogni provvedimento conservativo dovrà essere commisurato ai fattori ambientali positivi e negativi giornalieri e stagionali, tenendo conto dei loro caratteri fisico- chimici, geologici, biologici e antropici. In condizioni di inquinamento ambientale grave, qualora non vi si possa porre rimedio in tempo ragionevole, è opportuno rimuovere senza indugi l’opera o le opere di maggior pregio e significato collocandole in luogo idoneo, dove sia possibile instaurare idonee, durevoli e positive condizioni ambientali. La raccomandazione vale anche per le opere la cui collocazione non risultasse adeguatamente sicura in casi di catastrofici eventi naturali (sismi, alluvioni, frane)  Lo stesso dicasi per le opere eccessivamente esposte ai furti o ai danneggiamenti nonché per le opere custodi tè in ambienti dove si affollano masse incontrollabili di visitatori. A proposito del flusso dei visitatori dovrà essere caso per caso individuata una soglia massima in relazione alla cubatura dell’ambiente, alle caratteristiche delle superfici esposte agli osservatori e alle variazioni stagionali e giornaliere, climatiche e microclimatiche. Pulizie, manutenzione dell’ambiente e climatizzazione dovranno essere scrupolosamente controllate e controllabili.

Paragrafo VI – Interventi da evitare

In relazione  alle operazioni di restauro, che coinvolgono la natura materiale delle singole opere, si devono respingere fin dallo stato di progettazione del restauro stesso:

a)  completamenti in stile o analogici, anche m forma semplificata, sia pure in presenza di documenti grafici o plastici che possano indicare quale fosse stato o dovesse apparire l’aspetto dell’opera finita. Si potranno ammettere limitate eccezioni nel campo dei restauri architettonici, qualora i completamenti analogici, se pure ridotti all’essenziale, si dimostrino necessari al presidio statico della fabbrica, specie nelle zone sismiche, e al più sicuro mantenimento delle parti superstiti. E ciò vale anche per quegli elementi che assicurano un normale ed equilibrato smaltimento e scivolamento delle acque meteoriche;b) rimozioni e demolizioni che cancellino il passaggio dell’opera attraverso il tempo, a meno che non si tratti di limitate alterazione deturpanti o incongrue rispetto ai valori storici dell’opera o di completamenti in stile che la falsifichino;
c)alterazione o rimozione delle patine, sempre che non sia analiticamente dimostrato che sono irreversibilmente compromesse dall’alterazione del materiale superficiale. La conservazione di quest’ultimo può infatti essere fonte di ulteriore degrado, specie nel caso di superfici lapidee solfatare esposte all’aperto.

Paragrafo VII – Interventi ammessi

In relazione alle operazioni di restauro, che coinvolgono la natura materiale delle singole opere, sono ammesse le seguenti operazioni e reintegrazioni:

a)     aggiunte di parti accessorie in funzione statica e reintegrazioni di piccole parti storicamente accertate, marcando in modo chiaro aggiunte e reintegrazioni pur senza eccedere nella segnalazione, di esse, onde non prevaricare l’armonia del contesto. In simili casi può anche adottarsi materiale differenziato, seppure accordato cromaticamente al contesto, purché sia fì più affine e compatibile, per caratteristiche chimico-fisiche, al supporto. Ciò potrà evitare comportamenti difformi, provocati da sollecitazioni termiche diverse, a loro volta indotte da diversi: spessore, modo di applicazione e  composizione. Godesti inserti dovranno essere comunque distinguibili a occhio nudo, seppure a un osservazione ravvicinata, ricorrendo anche a lavorazioni diverse da quelle storiche, in particolare nei punti di raccordo con le parti antiche. Infine tali inserti dovranno essere siglati e datati, ove possibile, ma sempre con la debita discrezione;b) puliture che, per le pitture e sculture policrome, non devono giungere mai alla sostanza pigmentale del colore rispettando la «patina» ed eventuali vernici antiche. Per tutte le altre specie di opere le puliture non dovranno arrivare alla nuda superfìcie della materia di cui constano le opere stesse. Possono essere tollerate eccezioni, specialmente in materia di opere architettoniche, quando il mantenimento di superfici degradate costituisca un pericolo per la conservazione dell’intero contesto (vedi paragrafo 6 e); in tal caso la procedura dovrà essere adeguatamente documentata;
c)anastilosi sicuramente documentata, ricomposizione di opere andate in frantumi, sistemazione di opere la-cunose, ricostruendo interstizi di lieve entità con tecnica chiaramente differenziabile a occhio nudo: o con zone neutre accordate a livello diverso da quello delle parti originarie, o lasciando in vista il supporto originario; comunque mai integrando ex novo zone figurate, o inserendo elementi determinanti per la figuratività dell’opera;
d) modificazioni e nuove inserzioni a scopo statico e conservativo della struttura interna o del sostrato o supporto, purché nell’aspetto, compiuta l’operazione, non risulti alterazione ne cromatica ne per la materia in quanto osservabile in superficie. E ciò, beninteso, come extrema ratio di un esigenza conservativa altrimenti inattuabile. Nel campo specifico dell’architettura, l’esperienza degli ultimi vent anni ha insegnato a diffidare delle in serzioni occulte in materiali speciali quali l’acciaio, l’acciaio armonico pre-teso, le «cuciture» armate e iniettate con malte di cemento o di resine, a causa della loro invasività, poca durabilità, irreversibilità e relativamente scarsa affidabilità. Appaiono pertanto preferibili anche se di vistosa estraneità all’opera, provvidenze di consolidamento di tipo tradizionale (speroni e tamponamenti, catene, cerchiature ecc.) in quanto facilmente controllabili e sostituibili;
e)nuovo ambientamento o sistemazione dell’opera,quando non esistano più o siano distrutti l’ambientamento o la sistemazione tradizionale, o quando le condizioni di conservazione esigano la rimozione (vedi paragrafo V)

Paragrafo VIII – Reversibilità degli interventi

Ogni intervento sull’opera,  o anche in contiguità di essa ai fini di cui al paragrafo III, deve essere eseguito in modo tale e con tali tecniche e materie da poter dare affidamento che nel futuro non renderà impossibile un nuovo eventuale intervento di conservazione e restauro. Ai fini del restauro architettonico, solo le tecniche e i materiali di cui al paragrafo 7 d sono a tutt’oggi affidabili per lunghissima sperimentazione, salvo alcune limitate eccezioni di cui all’allegato B (vedi). In ogni caso ogni intervento deve essere preventivamente studiato e motivato per iscritto e del suo corso dovrà essere tenuto un giornale, al quale farà seguito una relazione finale, con la documentazione fotografica di prima, durante e dopo l’intervento. Verranno inoltre documentate tutte le ricerche e analisi eventualmente compiute con il sussidio della fisica, la chimica, la microbiologia e altre scienze. Di tutte queste documentazioni sarà tenuta copia negli archivi degli uffici competenti di cui al paragrafo 4 e un’altra copia sarà inviata per conoscenza all’Istituto Centrale per il Restauro. Nel caso di pulitura, in un luogo possibilmente marginale della zona operata, dovrà essere conservato un campione dello stadio anteriore all’intervento, mentre nel caso di aggiunte le parti rimosse dovranno essere conservate e/o documentate in uno speciale archivio – deposito degli uffici competenti.

Paragrafo IX – Nuovi procedimenti

L’ uso di nuovi procedimenti  di conservazione e restauro di nuove materie, rispetto a procedimenti e materie il cui uso è vigente o comunque ammesso, dovrà essere autorizzato dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali su conforme e motivato parere dell’Istituto Centrale per il Restauro, cui spetterà anche di promuovere azione presso il Ministero stesso per sconsigliare materie e metodi obsoleti, nocivi e comunque non collaudati, suggerire nuovi metodi e l’uso di nuove materie, definire le ricerche alle quali si dovesse provvedere con un attrezzatura e con specialisti al di fuori dell’attrezzatura e dell’organico a sua disposizione. 

Paragrafo X – Provvedimenti intesi a preservare

I provvedimenti intesi a preservare dalle azioni inquinanti e dalle variazioni atmosferiche, termiche e igrometriche le opere di cui al paragrafo I dovranno, nei limiti del possibile, rispettare l’aspetto della materia e il colore delle superna e ogni altra condizione che caratterizzi in modo sostanziale e permanente le opere stesse e il contesto ambientale in cui risiedono. Tali provvedimenti dovranno comunque essere presi in modo da evitare qualsiasi dubbio sull’epoca in cui sono stati eseguiti.

Paragrafo XI – Metodi specifici di cui avvalersi

I metodi specifici di cui avvalersi negli atti di con sensazione e restauro, singolarmente per i centri storici, per i monumenti architettonici, per quelli archeologici e per l’esecuzione degli scavi, nonché per le opere di pittura, scultura e arti applicate. Beni librari e archivistici, sono specificati agli allegati alle presenti istruzioni, denominati A, B, C, D, E, F.

Paragrafo XII – Casi in cui sia dubbia l’ attribuzione

Nei casi in cui sia dubbia l’ attribuzione  delle competenze tecniche e sorgano conflitti in materia, deciderà il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali sulla scorta delle relazioni dei Soprintendenti o capi di Istituto interessati, sentito il competente Comitato di Settore del Consiglio Nazionale dei Beni Culturali.

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