Decreto Legge DLgs 368/1998
Fonte: Studio ARC di A.B. Caldini
Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della L. 15
marzo 1997, n. 59. G.U. 26 ottobre 1998, n. 250.
Decreto Legislativo 20 Ottobre 1998, N.368
Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della L. 15
marzo 1997, n. 59. G.U. 26 ottobre 1998, n. 250.
I Primi articoli del decreto
art. 1 Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali.
1. Nel quadro delle finalità indicate dall’articolo 9 della Costituzione e dall’articolo 128 del
Trattato istitutivo della Comunità europea, è istituito il Ministero per i beni e le attività
culturali, di seguito denominato Ministero. Il Ministero provvede, secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle disposizioni del presente decreto, alla
tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione delle
attività culturali. Nell’esercizio di tali funzioni il Ministero privilegia il metodo della
programmazione; favorisce la cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le
amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato. Opera per la
massima fruizione dei beni culturali e ambientali, per la più ampia promozione delle attività
culturali garantendone il pluralismo e l’equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree
territoriali e ai diversi settori.
2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all’articolo 148 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
art. 2 Attribuzioni del Ministero.
1. Al Ministero sono devolute:
a) le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali, salve quelle di
competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome e degli enti locali
ai sensi della legislazione vigente;
b) le attribuzioni in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica sportiva spettanti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 1995,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e di cui agli articoli
156 e 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il Ministero esercita, in particolare, le funzioni amministrative statali nelle seguenti
materie:
a) tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;
b) promozione delle attività culturali in tutte le loro manifestazioni con riferimento
particolare alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, alla danza e ad altre forme di
spettacolo, inclusi i circhi e spettacoli viaggianti, alla fotografia, alle arti plastiche e
figurative, al design industriale;
c) promozione del libro, della lettura e delle attività editoriali di elevato valore culturale;
sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
d) promozione della cultura urbanistica e architettonica, inclusa l’ideazione e, d’intesa con le
amministrazioni competenti, la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico
destinate ad attività culturali;
e) studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante
sostegno delle attività degli istituti culturali;
f) diffusione dell’arte e della cultura italiana all’estero, salve le attribuzioni del Ministero degli
affari esteri e d’intesa con lo stesso;
g) vigilanza sul CONI e sull’Istituto per il credito sportivo.
3. Sono trasferiti al Ministero:
a) gli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali;
b) il dipartimento dello spettacolo, l’ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi, la
ripartizione dell’impiantistica sportiva, tutti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.