Decreto Legge DPR 420/2001
Fonte: Studio ARC di A.B. Caldini
Ministero per i Beni e le attività culturali decreto 24 ottobre 2001, n.420
Patrimonio artistico, i requisiti dei restauratori
Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali 3 agosto 2000, n. 294, concernente l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.
Interpretazione del decreto 24 Ottobre 2001, N. 420
Fonte: DM 420/2001 art.4 Codice, art.182, comma 1-bis, lettera d-bis)
Per “collaboratore restauratore di beni culturali” si intende:
a) “colui che ha conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma di Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale in restauro“;
b) “colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni“.
Si intende altresì colui che:
c) “alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ha svolto lavori di restauro di beni mobili di interesse storico, artistico o archeologico, o di superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, anche in proprio“.
d) “colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368“.
L’attività svolta e’ dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificata dall’interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall’autorità’ preposta alla tutela dei beni oggetto del lavoro.
Le ultime modifiche al Codice dei Beni Culturali in vigore dal 24/04/2008 precisano all’art.182 comma 1-bis, lettera d-bis)
“Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali:
colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368“.
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