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Il decreto «del fare» è legge, le novità per l’edilizia

Le novità per l’edilizia privata sono molte e riguardano la Scia, il Permesso di costruire, il Certificato di agibilità e le distanze tra fabbricati.

Fonte: Studio ARC di A.B. Caldini

Il decreto «del fare» è legge, le novità per l’edilizia

(estratto da: www.professionearchitetto.it )

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Parametri Professinali DM 20 luglio 2012 n. 40

Allegato Area Tecnica

Le novità per l’edilizia privata sono molte e riguardano la Scia, il Permesso di costruire, il Certificato di agibilità e le distanze tra fabbricati. Confermato l’accesso per i professionisti al Fondo centrale di garanzia per le Pmi. Passa anche l’indennizzo per i ritardi della pubblica amministrazione che, in caso di conclusione del procedimento oltre il termine di chiusura, è obbligata a corrispondere al privato 30 euro al giorno, cifra che non potrà superare complessivamente i 2000 euro.
Ecco le novità in materia di edilizia privata contenute nell’art.30 della legge (e art.39 per l’autorizzazione paesaggistica).

Deroghe per le distanze tra fabbricati

Novità assoluta rispetto al decreto: le regioni e le province autonome possono prevedere deroghe rispetto al DM 1444/68, che, all’articolo 9, fissa i limiti di distanza tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee. In fase di revisione o di definizione di strumenti urbanistici, ed in deroga al decreto, esse possono dettare disposizioni su spazi da destinare al verde, ai parcheggi, agli insediamenti residenziali e produttivi. La norma precisa che le regioni e le province autonome potranno esercitare i poteri derogatori ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile.

Autorizzazione paesaggistica

Modificato il termine di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica. Nel caso di lavori iniziati nel quinquennio decorrente dalla data di rilascio dell’autorizzazione, l’efficacia quinquennale del nulla osta paesaggistico viene estesa a tutta la durata dei medesimi lavori.

Silenzio rifiuto nel permesso di costruire

Qualche novità riguarda il silenzio-rifiuto per gli immobili sottoposti a vincolo. In caso di diniego dell’atto di assenso, sia che la tutela competa al comune o ad altra amministrazione, trascorsi nel silenzio i 30 giorni per l’adozione del provvedimento conclusivo, l’istanza si intende respinta (i 30 giorni scattano dal rilascio dell’atto da parte dell’amministrazione cui compete la tutela del vincolo).
Quindi, trascorsi i 30 giorni, il rifiuto in definitiva rimane, ma il responsabile del procedimento è obbligato a trasmettere al richiedente il provvedimento di diniego entro 5 giorni dalla data in cui questo è acquisito agli atti. La comunicazione deve dare indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere. Un provvedimento che comunque dà una certezza sui tempi di risposta. La legge prescrive anche che il procedimento sia sempre concluso con un atto espresso, ribadendo quanto già stabilito dalla legge 241/1990.

Conferenza di servizi non obbligatoria

Per il permesso di costruire, niente obbligo di indizione di una conferenza di servizi se il vincolo compete ad un’amministrazione che non è quella comunale. L’atto di assenso – secondo il nuovo comma 9 dell’art. 20 del TUE, modificato dalla legge «del fare» – può essere «eventualmente acquisito in conferenza di servizi». Lo scopo è evitare inutili allungamenti di tempo, nei casi non sporadici di indizione di una conferenza di servizi che coinvolge una sola amministrazione, oltre naturalmente al comune procedente.

Acquisizione degli atti di assenso allo Sportello unico per Scia e Cil

Per gli interventi edilizi soggetti a Scia e alla Cil, l’interessato può richiedere allo sportello unico di acquisire gli atti di assenso necessari per l’intervento edilizio, prima della presentazione della segnalazione o della comunicazione. I lavori, però, possono essere avviati solo dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell’avvenuta acquisizione degli atti o dell’esito positivo della conferenza di servizi. L’amministrazione deve dare comunicazione dell’avvenuta acquisizione entro 60 giorni dalla richiesta.

Variazioni di sagoma con Scia

Gli interventi edilizi che portano ad una modifica della sagoma ma non del volume sono soggetti a Scia e non più al Permesso di costruire. Nessun cambiamento per gli interventi su immobili sottoposti a vincolo dal Dlgs 42/2004 che comportano modifiche della sagoma e del volume: questi continuano ad essere autorizzati attraverso PdC.

Nei centri storici decidono i Comuni

Nelle zone omogenee “A” del piano regolatore, saranno i Comuni a decidere dove potrà essere presentata una Scia in caso di interventi che comportino una modifica della sagoma (ma non del volume). Entro il 30 giugno 2014 (non più 31 dicembre 2013) i Comuni dovranno adottare una deliberazione con la quale individuare le aree nelle quali non è applicabile la Scia per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.
Per i Comuni inadempienti è previsto l’intervento di un commissario del ministero delle Infrastrutture, che adotta la deliberazione, sempre che nel frattempo non vi sia un «intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente». Come segnalato nei dossier della Camera: «non appare chiara la normativa vigente cui fa riferimento la norma relativamente ai termini per l’intervento sostitutivo della regione».
Nelle restanti aree delle zone “A”, al di fuori di quelle individuate dai Comuni, gli interventi autorizzabili con Scia, non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Inoltre viene stabilito un periodo transitorio: finché i Comuni non adottano le deliberazioni richieste, in tutte le zone omogenee “A” non potrà essere impiegata la Scia, ma bisognerà ricorrere al PdC.

Agibilità parziale

Il certificato di agibilità può essere chiesto anche per singoli edifici o porzioni della costruzione e per singole unità immobiliari, purché le opere strutturali connesse siano terminate e collaudate, siano stati collaudati gli impianti delle parti comuni e le relative opere di urbanizzazione primaria.
Proroga dei termini di inizio e fine lavori nei titoli abilitativi e nelle convenzioni di lottizzazione
Salva diversa disciplina regionale e previa comunicazione del soggetto interessato, viene stabilità la possibilità di proroga di due anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei permessi di costruire, delle segnalazioni certificate d’inizio attività e delle super-dia.
La proroga riguarda i termini, così come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legge, purché non siano già decorsi al momento della comunicazione da parte dell’interessato. Altra condizione fondamentale: al momento della comunicazione dell’interessato i titoli abilitativi non devono essere in contrasto con gli eventuali nuovi strumenti urbanistici adottati o approvati.
Prorogati di 3 anni anche i termini di validità e di inizio e fine dei lavori delle convenzioni di lottizzazione (legge 1150/42) stipulate entro il 31 dicembre 2012.

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