Requisiti SOA e decreto “Mille proroghe 2016”
Fonte: Studio ARC di A.B. Caldini
Di seguito una comunicazione importante in merito ai requisiti SOA scaturita dal Decreto Mille Proroghe 2016 con relativo decreto in pdf da potere scaricare.
La questione è importante per i restauratori in possesso di SOA in quanto consente loro di accumulare requisiti dieci anni indietro soprattutto con riguardo al giro d’affari: la questione da modo a molte imprese di mantenere la SOA in quanto uno dei requisiti per averla è anche il giro d’affari che in questi ultimi anni è decisamente calato per tutti, il mantenimento del giro di affari fino a 10 anni indietro consente di riuscire “a stare a galla”.
Non poche imprese grazie a questa proroga sono riuscite a passare dalla II classe alla III bis mentre altre sono riuscite a mantenere quella che hanno.
Prorogato al 31 Luglio 2016 il BONUS dei 10 anni per i requisiti SOA
Infrastrutture e trasporti
Sono previste proroghe in materia di normative a riguardo di requisiti tecnici e economici per la partecipazione a gare d’appalto e lavori pubblici. In particolare, è stato modificato il D.Lgs. n. 163/2006:
- • l‘art. 253, comma 9-bis nel seguente modo:
- “In relazione all’articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 luglio 2016, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell’adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell’esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 luglio 2016, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all’articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste”.
Scarica il decreto in formato pdf